Art. 9.
(Condizioni per il mantenimento dei contributi).

      1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature destinate all'esercizio delle attività per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.
      2. Si procede alla revoca e al recupero dei contributi erogati quando:

          a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione del finanziamento o l'attività non è stata iniziata entro sei mesi dalla data di chiusura dei lavori senza giustificato motivo;

          b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per fini diversi da quelli previsti nel progetto ammesso al finanziamento prima che sia trascorso il periodo minimo previsto al comma 1;

          c) i fabbricati, o parte di essi, oggetto del contributo, sono stati alienati.